mini bull Inviato 3 Febbraio 2013 Segnala Inviato 3 Febbraio 2013 Mi pare ora siano 3 mesi, ma vale la data che l'hanno consegnate alle poste, se poi le poste se la sono tenuta 3 anni son problemi tuoi... -(
f4gSiMo Inviato 3 Febbraio 2013 Segnala Inviato 3 Febbraio 2013 No non mi hanno fermato perché é una postazione fissa che conosco ma ero sovrapensiero addirittura mi é stata notificata a febbraio quindi 1/02/2013 secondo me non ti arriverà mai...
frenky Inviato 3 Febbraio 2013 Autore Segnala Inviato 3 Febbraio 2013 Mi pare ora siano 3 mesi, ma vale la data che l'hanno consegnate alle poste, se poi le poste se la sono tenuta 3 anni son problemi tuoi... -(
frenky Inviato 3 Febbraio 2013 Autore Segnala Inviato 3 Febbraio 2013 Per maggiore chiarezza LA SPEDIZIONE DEL VERBALE OLTRE 90 GIORNI, RENDE LA SANZIONE NON PIU’ VALIDA. Quando viene compiuta una violazione al Codice della Strada e questa non è contestata immediatamente, il verbale deve essere notificato al trasgressore. Se costui non è identificato, la notifica va fatta a uno dei soggetti obbligati al pagamento (proprietario, usufruttuario del veicolo, acquirente con patto di riservato dominio,ecc..), quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. A seguito della riforma della Codice della Strada, avvenuta lo scorso anno, la notificazione deve avvenire, a pena di nullità, entro 90 giorni, altrimenti si estingue l’obbligo di pagare la sanzione. La normativa pone perciò una serie di questioni sulla regolarità della notificazione: 1. DOVE ESEGUIRLA: Le notificazioni vanno fatte alla residenza o nel domicilio delle persone fisiche, o nella sede degli altri soggetti (società, enti), quali risultano dalla carta di circolazione, dall’archivio della Motorizzazione civile, dal Pra o dalla patente del conducente. Qualora la residenza fosse variata, e il destinatario della sanzione (persona fisica) non ha denunciato la variazione di residenza all’anagrafe comunale, né alla Motorizzazione civile, allora la notifica va fatta nel luogo in cui il destinatario risulta risiedere, domiciliare o aver sede. 2. COME ESEGURLA: Le notifiche possono essere demandate a un “pubblico ufficiale” (agenti di polizia, messi comunali), anche se ora avvengono per lo più a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La spedizione è affidata a un dipendente del comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione. La materiale consegna al destinatario è curata dal postino. Se la raccomandata non è data personalmente al destinatario, il postino deve darne notizia al destinatario con un’altra raccomandata. L’inosservanza di queste disposizioni sono causa di nullità della notifica. Se il verbale non è consegnato né al destinatario e né alla persona abilitata a riceverlo in sua assenza, viene depositato all’ufficio postale. L’interessato è avvisato con una raccomandata e questo non fa altro che aumentare le spese di notifica. L’iter di notifica si conclude poi decorso inutilmente il termine di 10 giorni dalla spedizione della raccomandata “informativa” o con il ritiro dell’atto nei 10 giorni stessi. 3. QUANDO DECORRE IL TERMINE “INIZIALE”: L’epoca da cui si calcolano i 90 giorni, coincide con il giorno dell’infrazione solo se residenza, domicilio o sede del destinatario della sanzione coincidono con quelli resi pubblici presso la Motorizzazione civile o il Pra. Se invece sono necessarie altre ricerche anagrafiche o camerali, i 90 giorni decorrono dalla data in cui la Pubblica Amministrazione è in grado di identificare i responsabili. Quanto al termine “finale” non è detto che, entro il 90° giorno il verbale debba essere consegnato al destinatario, ciò che conta, per impedire la decadenza del termine, è che entro tale termine la P.A. spedisca per raccomandata il verbale, o lo consegni al pubblico ufficiale preposto alla notificazione. Se questo avviene è irrilevante il giorno in cui il destinatario riceva materialmente il verbale. 1
f4gSiMo Inviato 3 Febbraio 2013 Segnala Inviato 3 Febbraio 2013 Per maggiore chiarezza LA SPEDIZIONE DEL VERBALE OLTRE 90 GIORNI, RENDE LA SANZIONE NON PIU’ VALIDA. Quando viene compiuta una violazione al Codice della Strada e questa non è contestata immediatamente, il verbale deve essere notificato al trasgressore. Se costui non è identificato, la notifica va fatta a uno dei soggetti obbligati al pagamento (proprietario, usufruttuario del veicolo, acquirente con patto di riservato dominio,ecc..), quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. A seguito della riforma della Codice della Strada, avvenuta lo scorso anno, la notificazione deve avvenire, a pena di nullità, entro 90 giorni, altrimenti si estingue l’obbligo di pagare la sanzione. La normativa pone perciò una serie di questioni sulla regolarità della notificazione: 1. DOVE ESEGUIRLA: Le notificazioni vanno fatte alla residenza o nel domicilio delle persone fisiche, o nella sede degli altri soggetti (società, enti), quali risultano dalla carta di circolazione, dall’archivio della Motorizzazione civile, dal Pra o dalla patente del conducente. Qualora la residenza fosse variata, e il destinatario della sanzione (persona fisica) non ha denunciato la variazione di residenza all’anagrafe comunale, né alla Motorizzazione civile, allora la notifica va fatta nel luogo in cui il destinatario risulta risiedere, domiciliare o aver sede. 2. COME ESEGURLA: Le notifiche possono essere demandate a un “pubblico ufficiale” (agenti di polizia, messi comunali), anche se ora avvengono per lo più a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La spedizione è affidata a un dipendente del comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione. La materiale consegna al destinatario è curata dal postino. Se la raccomandata non è data personalmente al destinatario, il postino deve darne notizia al destinatario con un’altra raccomandata. L’inosservanza di queste disposizioni sono causa di nullità della notifica. Se il verbale non è consegnato né al destinatario e né alla persona abilitata a riceverlo in sua assenza, viene depositato all’ufficio postale. L’interessato è avvisato con una raccomandata e questo non fa altro che aumentare le spese di notifica. L’iter di notifica si conclude poi decorso inutilmente il termine di 10 giorni dalla spedizione della raccomandata “informativa” o con il ritiro dell’atto nei 10 giorni stessi. 3. QUANDO DECORRE IL TERMINE “INIZIALE”: L’epoca da cui si calcolano i 90 giorni, coincide con il giorno dell’infrazione solo se residenza, domicilio o sede del destinatario della sanzione coincidono con quelli resi pubblici presso la Motorizzazione civile o il Pra. Se invece sono necessarie altre ricerche anagrafiche o camerali, i 90 giorni decorrono dalla data in cui la Pubblica Amministrazione è in grado di identificare i responsabili. Quanto al termine “finale” non è detto che, entro il 90° giorno il verbale debba essere consegnato al destinatario, ciò che conta, per impedire la decadenza del termine, è che entro tale termine la P.A. spedisca per raccomandata il verbale, o lo consegni al pubblico ufficiale preposto alla notificazione. Se questo avviene è irrilevante il giorno in cui il destinatario riceva materialmente il verbale. chiaro e preciso come sempre! ;)
Pozzame Inviato 3 Febbraio 2013 Segnala Inviato 3 Febbraio 2013 Dovrebbe bastare una raccomandata A/R al prefetto. Se non ti rispondono entro tot vale il silenzio assenso e non la devi più pagare... ;-)
mini bull Inviato 3 Febbraio 2013 Segnala Inviato 3 Febbraio 2013 Esatto sono 90 giorni per la notifica dalla data di avvenuta infrazione...e comunque nn si guarda la data in cui ti arriva nella buca ma quella di affidamento all ente che porta la raccomandata... Comunque dipende da vari fattori anche tipo un passaggio di proprietà in corso piuttosto che un cambio di residenza...dovresti essere più preciso magari scrivendo ciò che riporta il verbale ovviamente oscurando i dati... Qualora risultasse un errore nella notifica puoi ricorrere al prefetto giustificando come motivazione l errore sostanziale dovuto all errata notificazione...ma prima di stabilirlo dovresti essere più preciso
mini bull Inviato 3 Febbraio 2013 Segnala Inviato 3 Febbraio 2013 Eccomi allora il verbale incomincia così Il giorno 07/06/2012 alle ore 15:25 in direzione ..... Il conducente del veicolo.......... Targa ....... Ha violato l art 142/8 la velocità é stata determinata ai sensi del art345/2c " poi spiega il tipo di apparecchio il luogo e le varie approvazioni del comune e revisioni" La violazione non é stata immediatamente contestata causa utilizzo posto fisso x il rilevamento nel rispetto dei vari codici La violazione comporta il decurtamento di 3 punti ai sensi degli art........ Gli accertatori ............ Verbalizzano in data 08/06/2012 alle ore 11:50 presso il comando di p.p Respons./data immissione dati art....... Ass........il 09/06/2012 Modalità pagamento ...........in allegato bollettino. Il presente verbale é riproduzione di dati elaborati ai sensi del art....il resp del dipartimento........ Poi spiega x compilare il modulo della decurtazione dei punti alla fine della quale ho notato una scritta che recita I termini della notifica sono stati sospesi fino al 31/12/12 ai sensi del 74/2012 convertito con l.122/12 Sotto c'è la scritta si attesta che il presente verbale é stato spedito in data 24/01/2013 mediante lettera raccomandata A.R dall ufficio postale di Rimini cpo e notificato alla data e con modalità risultanti dal l'allegata notifica l addetto .......... Spero di avere scritto tutto e che mi possiate aiutare a capire cosa succede grazie
frenky Inviato 4 Febbraio 2013 Autore Segnala Inviato 4 Febbraio 2013 Come immaginavo i tempi ONO stati sospesi chiedi un po' il perché e poi decidi cosa fare...potrebbero essere molteplici i fattori, un aggiornamento del PRA dovuto d un passaggio di proprietà oppure un semplice cambio di residenza...oppure dicci tu
mini bull Inviato 4 Febbraio 2013 Segnala Inviato 4 Febbraio 2013 Come immaginavo i tempi ONO stati sospesi chiedi un po' il perché e poi decidi cosa fare...potrebbero essere molteplici i fattori, un aggiornamento del PRA dovuto d un passaggio di proprietà oppure un semplice cambio di residenza...oppure dicci tu
mini bull Inviato 4 Febbraio 2013 Segnala Inviato 4 Febbraio 2013 (modificato) Ha un altra cosa non so se puo aiutarti a capir ma questo non é il primo velox che mi recapitano a casa verso marzo del 2012 ne avevo preso uno ma mi é stato notificato in tempi normali Approposito mi hanno detto che con il raggiungimento del bonus Due eccessi di velocità in un anno ti regalano il ritiro patente É vera questa offerta Modificato 4 Febbraio 2013 da mini bull
frenky Inviato 4 Febbraio 2013 Autore Segnala Inviato 4 Febbraio 2013 Ha un altra cosa non so se puo aiutarti a capir ma questo non é il primo velox che mi recapitano a casa verso marzo del 2012 ne avevo preso uno ma mi é stato notificato in tempi normali Approposito mi hanno detto che con il raggiungimento del bonus Due eccessi di velocità in un anno ti regalano il ritiro patente É vera questa offerta
mini bull Inviato 4 Febbraio 2013 Segnala Inviato 4 Febbraio 2013 (modificato) Quindi io ho preso un velocità a marzo 2012 mia moglie ad agosto l hanno fermata e sanzionata x uso del telefonino quindi uno dei due é fregato? È x quanto tempo starei senza patente ? Modificato 4 Febbraio 2013 da mini bull
mini bull Inviato 4 Febbraio 2013 Segnala Inviato 4 Febbraio 2013 É vero...vale per qualsiasi sanzione che comporta perdita di punteggio dalla patente...puoi sempre indicare che alla guida nn eri tu basta che trovi qualcuno disposto a donarti 3 punti, oppure nn indicgi nessuno e paghi altri 280 euro...comunque informati sul perché della sospensiva della notifica...in caso di sbaglio loro fai ricreo al prefetto e lo vinci...
frenky Inviato 4 Febbraio 2013 Autore Segnala Inviato 4 Febbraio 2013 Quindi io ho preso un velocità a marzo 2012 mia moglie ad agosto l hanno fermata e sanzionata x uso del telefonino quindi uno dei due é fregato? È x quanto tempo starei senza patente ?
mini bull Inviato 4 Febbraio 2013 Segnala Inviato 4 Febbraio 2013 Vale solo per stessa violazione commessa nell arco di 2 anni...quindi se mi beccano due volte al cell nell arco di due anni mi sospendono la patente , per quanto decide il prefetto con una notifica...quindi allo stato attuale delle cose ti conviene mettere tua moglie o nessuno pagando i 280 euro
frenky Inviato 4 Febbraio 2013 Autore Segnala Inviato 4 Febbraio 2013 Ok grazie per le risposte ma una cosa non ho capito dove posso andare ad informarmi per la sospensione della notifica ?
mini bull Inviato 4 Febbraio 2013 Segnala Inviato 4 Febbraio 2013 Ok domani mattina mi presento e mi informo Ancora grazie x le risposte più che chiare e la tua disponibilità
silverboy Inviato 4 Febbraio 2013 Segnala Inviato 4 Febbraio 2013 a frenky questa non la sapevo!! cioè vale se nei 2 non 1. quindi se faccio due rossi uno domani e l'altro l'anno prossimo a febbraio mi ritirano la patente!!!!maaaahh
frenky Inviato 5 Febbraio 2013 Autore Segnala Inviato 5 Febbraio 2013 a frenky questa non la sapevo!! cioè vale se nei 2 non 1. quindi se faccio due rossi uno domani e l'altro l'anno prossimo a febbraio mi ritirano la patente!!!!maaaahh
silverboy Inviato 5 Febbraio 2013 Segnala Inviato 5 Febbraio 2013 azzzzzzzzz ma questa non è giusta , osa dire il contrario
frenky Inviato 5 Febbraio 2013 Autore Segnala Inviato 5 Febbraio 2013 azzzzzzzzz ma questa non è giusta , osa dire il contrario
vale91 Inviato 7 Febbraio 2013 Segnala Inviato 7 Febbraio 2013 domanda sulle rotatorie/rotonde mi sono sempre chiesto come funzioni la precedenza. secondo me dovrebbe essere così ma correggetemi se sbaglio. innanzitutto deve esserci il segnale della rotatoria, altrimenti rotatoria non è (ad esempio sotto casa mia ce ne sta una ma manca il segnale). immaginiamo che il segnale ci sia. se non c'è il triangolo della precedenza all'ingresso ha la precedenza chi entra nella rotatoria. se insieme a quello della rotatoria, sopra o sotto o a terra, c'è il triangolo della precedenza allora passa prima chi è già all'interno. giusto? lo chiedo perché mi sento sempre dire che in ogni caso ha la precedenza chi sta già dentro... ma non è sempre così
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