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Trasporto di cose sulle autovetture e smontaggio dei sedili posteriori

Si ritiene opportuno precisare che è ammesso lo smontaggio di uno o più sedili posteriori nelle autovetture senza necessità di aggiornamento della carta di circolazione, in quanto il numero di posti riportato nel documento va inteso quale numero massimo ammissibile ed è riconosciuta all'utenza la facoltà di rimuovere uno o più sedili, con l'eccezione di quelli costituenti la prima fila (in tal senso circolare n. 56/96 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e successiva Lettera ministeriale prot. n. 1017/DC1-D.C. IV n. B107 del 3 dicembre 1997).

Per quanto poi riguarda la possibilità di trasportare cose sulle autovetture, si coglie l’occasione per ricordare che il Dm 4 agosto 1998 ha determinato l’individuazione di due sole categorie di autoveicoli in relazione alla destinazione, allineando il nostro Paese agli altri appartenenti alla U.E.

La nuova classificazione prevede la distinzione tra veicoli per trasporto di persone e veicoli per trasporto di cose, che sono inseriti rispettivamente nelle categorie internazionali M e N.

Il recepimento di tale direttiva comunitaria ha determinato la disapplicazione dell’articolo 54 comma 1 lettera c) del codice e, a partire dal 1 ottobre 1998, gli autoveicoli della categoria M1 non potranno più essere classificati “per trasporto promiscuo”, in quanto tale categoria non è riconosciuta dalla normativa comunitaria.

Con circolare U. di G.n.B. 86 del 14 dicembre 1999, il Ministero dei delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito che gli autoveicoli per trasporto promiscuo sono stati riassorbiti nella categoria delle autovetture. Per questo, i trasporti effettuati fino ad adesso con veicoli ad uso promiscuo possono essere effettuati con le autovetture. Infatti, la differenza tra un autoveicolo ad uso promiscuo ed una autovettura era costituita solo da un adempimento di carattere amministrativo e non dalle caratteristiche tecniche del veicolo, tanto che a livello internazionale (ex articolo 47, comma 2, del c.d.s.) la categoria del promiscuo non è prevista. Resta inteso che le immatricolazioni ad uso promiscuo ancora esistenti per il parco veicolare in circolazione rimangono tali solo sulla carta, senza che sia necessaria alcun tipo di operazione. Tanto premesso, allo stato attuale non vengono più rilasciate immatricolazioni ad uso promiscuo e i veicoli in circolazione che riportano tale classificazione si intendono come autovetture.

Restano ovviamente ferme le disposizioni relative alla sistemazione del carico (Att. 169 e del c.d.s.) e quelle inerenti alla sagoma limite e alla massa massima consentita (artt. 61, 62 e 167 del c.d.s.).

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Trasporto di cose sulle autovetture e smontaggio dei sedili posteriori

Si ritiene opportuno precisare che è ammesso lo smontaggio di uno o più sedili posteriori nelle autovetture senza necessità di aggiornamento della carta di circolazione, in quanto il numero di posti riportato nel documento va inteso quale numero massimo ammissibile ed è riconosciuta all'utenza la facoltà di rimuovere uno o più sedili, con l'eccezione di quelli costituenti la prima fila (in tal senso circolare n. 56/96 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e successiva Lettera ministeriale prot. n. 1017/DC1-D.C. IV n. B107 del 3 dicembre 1997).

Per quanto poi riguarda la possibilità di trasportare cose sulle autovetture, si coglie l’occasione per ricordare che il Dm 4 agosto 1998 ha determinato l’individuazione di due sole categorie di autoveicoli in relazione alla destinazione, allineando il nostro Paese agli altri appartenenti alla U.E.

La nuova classificazione prevede la distinzione tra veicoli per trasporto di persone e veicoli per trasporto di cose, che sono inseriti rispettivamente nelle categorie internazionali M e N.

Il recepimento di tale direttiva comunitaria ha determinato la disapplicazione dell’articolo 54 comma 1 lettera c) del codice e, a partire dal 1 ottobre 1998, gli autoveicoli della categoria M1 non potranno più essere classificati “per trasporto promiscuo”, in quanto tale categoria non è riconosciuta dalla normativa comunitaria.

Con circolare U. di G.n.B. 86 del 14 dicembre 1999, il Ministero dei delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito che gli autoveicoli per trasporto promiscuo sono stati riassorbiti nella categoria delle autovetture. Per questo, i trasporti effettuati fino ad adesso con veicoli ad uso promiscuo possono essere effettuati con le autovetture. Infatti, la differenza tra un autoveicolo ad uso promiscuo ed una autovettura era costituita solo da un adempimento di carattere amministrativo e non dalle caratteristiche tecniche del veicolo, tanto che a livello internazionale (ex articolo 47, comma 2, del c.d.s.) la categoria del promiscuo non è prevista. Resta inteso che le immatricolazioni ad uso promiscuo ancora esistenti per il parco veicolare in circolazione rimangono tali solo sulla carta, senza che sia necessaria alcun tipo di operazione. Tanto premesso, allo stato attuale non vengono più rilasciate immatricolazioni ad uso promiscuo e i veicoli in circolazione che riportano tale classificazione si intendono come autovetture.

Restano ovviamente ferme le disposizioni relative alla sistemazione del carico (Att. 169 e del c.d.s.) e quelle inerenti alla sagoma limite e alla massa massima consentita (artt. 61, 62 e 167 del c.d.s.).

come da regolamento che ti chiedo di leggere ti invito a presentarti nell'apposita sezione prima di aprire o risp ai post.

grazie admin luka




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