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frenky

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Tutti i contenuti di frenky

  1. frenky

    Che prezzi!!

    Mamma che prezzi porca miseria...nn mi piace la coupe ma a quel prezzo la prenderei...
  2. Un po' come andare al ristorante e portarsi da mangiare...
  3. Silver qui è partita la ola per te...
  4. Mi consigliereste un buon sigillante e una buona cera???
  5. Figurati bull...
  6. Come immaginavo i tempi ONO stati sospesi chiedi un po' il perché e poi decidi cosa fare...potrebbero essere molteplici i fattori, un aggiornamento del PRA dovuto d un passaggio di proprietà oppure un semplice cambio di residenza...oppure dicci tu
  7. Per maggiore chiarezza LA SPEDIZIONE DEL VERBALE OLTRE 90 GIORNI, RENDE LA SANZIONE NON PIU’ VALIDA. Quando viene compiuta una violazione al Codice della Strada e questa non è contestata immediatamente, il verbale deve essere notificato al trasgressore. Se costui non è identificato, la notifica va fatta a uno dei soggetti obbligati al pagamento (proprietario, usufruttuario del veicolo, acquirente con patto di riservato dominio,ecc..), quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento. A seguito della riforma della Codice della Strada, avvenuta lo scorso anno, la notificazione deve avvenire, a pena di nullità, entro 90 giorni, altrimenti si estingue l’obbligo di pagare la sanzione. La normativa pone perciò una serie di questioni sulla regolarità della notificazione: 1. DOVE ESEGUIRLA: Le notificazioni vanno fatte alla residenza o nel domicilio delle persone fisiche, o nella sede degli altri soggetti (società, enti), quali risultano dalla carta di circolazione, dall’archivio della Motorizzazione civile, dal Pra o dalla patente del conducente. Qualora la residenza fosse variata, e il destinatario della sanzione (persona fisica) non ha denunciato la variazione di residenza all’anagrafe comunale, né alla Motorizzazione civile, allora la notifica va fatta nel luogo in cui il destinatario risulta risiedere, domiciliare o aver sede. 2. COME ESEGURLA: Le notifiche possono essere demandate a un “pubblico ufficiale” (agenti di polizia, messi comunali), anche se ora avvengono per lo più a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La spedizione è affidata a un dipendente del comando da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione. La materiale consegna al destinatario è curata dal postino. Se la raccomandata non è data personalmente al destinatario, il postino deve darne notizia al destinatario con un’altra raccomandata. L’inosservanza di queste disposizioni sono causa di nullità della notifica. Se il verbale non è consegnato né al destinatario e né alla persona abilitata a riceverlo in sua assenza, viene depositato all’ufficio postale. L’interessato è avvisato con una raccomandata e questo non fa altro che aumentare le spese di notifica. L’iter di notifica si conclude poi decorso inutilmente il termine di 10 giorni dalla spedizione della raccomandata “informativa” o con il ritiro dell’atto nei 10 giorni stessi. 3. QUANDO DECORRE IL TERMINE “INIZIALE”: L’epoca da cui si calcolano i 90 giorni, coincide con il giorno dell’infrazione solo se residenza, domicilio o sede del destinatario della sanzione coincidono con quelli resi pubblici presso la Motorizzazione civile o il Pra. Se invece sono necessarie altre ricerche anagrafiche o camerali, i 90 giorni decorrono dalla data in cui la Pubblica Amministrazione è in grado di identificare i responsabili. Quanto al termine “finale” non è detto che, entro il 90° giorno il verbale debba essere consegnato al destinatario, ciò che conta, per impedire la decadenza del termine, è che entro tale termine la P.A. spedisca per raccomandata il verbale, o lo consegni al pubblico ufficiale preposto alla notificazione. Se questo avviene è irrilevante il giorno in cui il destinatario riceva materialmente il verbale.
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