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frenky

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  1. Figurati giuse...solitamente quando si tratta di invalidi i ricorsi sensati vengono accolti...il tuo caso era singolarissimo infatti...
  2. Robson tutto vero quello che dici...dimentichi l art 117 cds e la sospensione della patente da due a otto mesi se guidi un veicolo con potenza superiore a 70 kw il primo anno di patente
  3. Giuseppe nn dovevi fare tu il ricorso ecco l errore...
  4. No rob che stai a di'!!! Per piacere...attirare le macchine tutte in una volta per fare più sanzioni...nn sta ne in cielo ne in terra questa affermazione!!! Sai perché su piazza Vittorio cé divieto di fermata?? ? Hai presente cosa devono sopportare i residenti con tutti quei locali ??? Tutto nasce da li...
  5. Scusate ragazzi ma mi ero perso questo post...andrebbe messo insieme in SOS codice...comunque per farla breve ha ragione robson , probabilmente pippomacacco fa confusione con la patente A3 in cui servivano i tre anni dai 18 ai 21 per poterla prendere e guidare motocicli potenti...le limitazioni alla guida sono regolate dall art 117 cds e ve le riporto qui...fossi nell amico che vuole guidare un auto più potente di quella che potrebbe guidare leggerei bene il comma 5... Art 117 cds Per i tre anni successivi alla data del conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B, non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. 2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dellarticolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dallarticolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui allarticolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida*. 3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice. 4. Le limitazioni alla guida sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell'esame di cui all'art. 121. 5. Il titolare di patente di guida italiana che, viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 160 a euro 626. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. * Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge 120/2010 (la norma vale per i titolari di patente rilasciata dopo il 9 febbraio 2011)
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