Ho trovato anche questa (copio e incollo dal forum di Elaborare):
Riferimenti normativi: Circolare n. 040008023 Rep. 121A-1 (aprile 2004) del Ministero dell’Interno; circolare n. 5619.060.0 (22 luglio 2003) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Quando un kit estetico può essere certificato?
Quando non sporga dalle dimensioni di sagoma dell’autoveicolo, sia efficacemente ancorato e non presenti bordi appuntiti e taglienti.
La lunghezza e la larghezza, nella maggior parte dei casi, sono annotate sulla carta di circolazione. L’altezza può essere rilevata nei prospetti omologativi (noti anche con la sigla DGM 405) o nel certificato di conformità europea (cioè il COC). La lunghezza totale dell’autoveicolo allestito deve coincidere con quella indicata sulla carta di circolazione.
La larghezza, invece, può anche essere maggiore, ma non deve superare complessivamente i 6 cm di differenza (3 cm per lato).
L’altezza minima dal suolo, in corrispondenza del punto più basso del paraurti anteriore e di quello posteriore, non dev’essere minore di 8 cm.
Se anche uno solo di questi requisiti non fosse soddisfatto, il kit non potrebbe essere certificato.
Riferimenti normativi: Circolare n. 040008023 Rep. 121A-1 (aprile 2004) del Ministero dell’Interno; circolare n. 5619.060.0 (22 luglio 2003) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Perché è meglio certificare l’allestimento?
Perché il conducente è direttamente responsabile di ciò che monta sull’autoveicolo, ma non sempre è in grado di provare che la modifica è stata realizzata a perfetta regola d’arte, come richiede la legge.
In caso di incidente, per esempio, potrebbe nascere la necessità di escludere che il kit estetico non sia fra le possibili concause.
Le disposizioni ministeriali impongono di effettuare delle verifiche anche di carattere tecnico.
Per il conducente, perciò, la certificazione costituisce un’efficace, indispensabile forma di tutela.
Riferimenti normativi: Circolare n. 040008023 Rep. 121A-1 (aprile 2004) del Ministero dell’Interno; circolare n. 5619.060.0 (22 luglio 2003) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
La cosiddetta “barra duomi" comporta l'aggiornamento della carta di circolazione?
Il montaggio di strutture di irrigidimento tra gli ancoraggi degli ammortizzatori anteriori, purché effettuato in maniera amovibile, non influenza gli aspetti tecnici dell’autoveicolo per la cui variazione s’imponga una visita e prova e l’aggiornamento della carta di circolazione.
Lo stesso Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispondendo a un quesito rivolto dal Giudice di Pace di Cortina D’Ampezzo, è pervenuto a tale conclusione (lettera prot. n. 0678UT02/CG2 dell’11 luglio 2000).
Al contrario, la variazione dell’assetto di un autoveicolo (abbassamento e irrigidimento, con o senza la sostituzione di ammortizzatori, molloni etc.) può modificare sensibilmente la posizione di alcuni dispositivi soggetti a particolari prescrizioni normative. Non si tratta quindi di un intervento da effettuare senza specifiche competenze e attente valutazioni tecniche preliminari, anche da parte della stessa casa costruttrice.